Niente squalifica del campo, ma un conto salato e un avvertimento formale. È questo il verdetto del Giudice Sportivo dopo i gravi fatti accaduti allo stadio “Zini” durante Cremonese-Inter. Il club nerazzurro è stato sanzionato con un’ammenda di 50.000 euro e una diffida specifica.
Al centro del provvedimento c’è l’episodio avvenuto al 3° minuto del secondo tempo, quando un petardo lanciato dal settore ospiti è esploso a pochi passi dal portiere grigiorosso Emil Audero. L’estremo difensore è rimasto stordito, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per circa tre minuti.
Perché non è andata peggio?
Nel comunicato ufficiale si legge che, pur trattandosi di “fatti particolarmente gravi”, il Giudice ha voluto premiare la condotta della società. Due i fattori attenuanti decisivi che hanno evitato la chiusura del settore o lo 0-3 a tavolino:
- La collaborazione immediata dell’Inter nell’identificare il responsabile (un 19enne).
- La netta dissociazione dai violenti mostrata in campo dai calciatori nerazzurri, capitanati da Lautaro e Barella, che hanno subito condannato il gesto sotto la curva.
Una sanzione pesante che serve da lezione, ma che permette all’Inter di chiudere il caso senza danni alla classifica o allo stadio di casa.
Il comunicato ufficiale
“Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS”.