La Calcio Lecco 1912 è stata sanzionata dal giudice sportivo Stefano Palazzi con un’ammenda di 1.000 euro a causa di un episodio verificatosi prima della gara con l’Atalanta U23. Durante il minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco, un tifoso posizionato nella Curva Nord dello stadio Rigamonti-Ceppi ha pronunciato ad alta voce una bestemmia, infrangendo così il momento di raccoglimento.
Nella nota ufficiale del giudice si legge che il provvedimento è scattato «per avere, un proprio sostenitore, posizionato nel Settore Curva Nord, proferito una frase blasfema durante il minuto di raccoglimento in memoria del Santo Padre» . Palazzi ha evidenziato che la gravità del gesto è aumentata proprio dal contesto istituzionale e simbolico in cui è avvenuto : un momento che la FIGC aveva disposto come doveroso e rispettoso.
Le parole del presidente Aliberti
Il presidente del Lecco, Aniello Aliberti, ha commentato l’episodio con rammarico e durezza. «Non si può dire che non sia successo. L’ho sentita anch’io, nel silenzio – ha spiegato – Sono rammaricato dagli atteggiamenti insulsi… a volte costituiscono pure una figuraccia per il Lecco». Ha quindi sottolineato che si tratta di «un gesto isolato di una sola persona, ma che poi, gioco forza, comporta costi e soprattutto non consente di fare una bella figura a tutti noi» . Il numero uno della società ha ribadito che l’offesa non è in alcun modo condivisa dal club: è un episodio isolato, distante dal resto della tifoseria bluceleste.
Risonanza mediatica e reazioni
Il caso non è passato inosservato sui media nazionali. Lo stesso comunicato del giudice Palazzi sottolinea come l’insulto sia finito alle “cronache nazionali”: la frase blasfema, pronunciata «urbi et orbi», è stata citata anche da programmi di intrattenimento come quello di Linus e Savino su Radio Deejay . I due speaker hanno ironizzato sull’accaduto, amplificando l’eco dell’episodio. La società ha comunque preso ufficialmente le distanze dal gesto del singolo tifoso, precisando che la Curva Nord non ha dato seguito all’insulto e non rappresenta affatto l’intera tifoseria . In questo senso, la dirigenza ha espresso la volontà di collaborare con le autorità sportive per evitare ripercussioni collettive.
Normativa FIGC e responsabilità
L’episodio cade nel quadro di disposizioni federali precise: la FIGC aveva infatti imposto un minuto di silenzio in tutti i campionati per commemorare la scomparsa di Papa Francesco . Il comportamento del tifoso è stato valutato come mancato rispetto del «minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.» . In termini di regolamento, il sistema sportivo italiano adotta una stretta politica sulle blasfemie: l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che l’uso di espressioni blasfeme durante la gara comporta, ad esempio, per calciatori e allenatori la squalifica minima di una giornata . Per i club vale il principio di responsabilità oggettiva: una singola trasgressione di un tifoso può tradursi in ammende pecuniarie alla società.
Del resto, in altre partite si è avuto un caso analogo: nel match Frosinone-Spezia un tifoso ospite che aveva violato il minuto di silenzio ha fatto scattare una multa di 5.000 euro per la società ligure . Anche in questo senso la sanzione al Lecco conferma il rigore applicato per garantire decoro e rispetto durante i minuti istituzionali delle competizioni.